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Monday, 23 December 2013

Cinque sentenze riguardanti la dinastia Paternuense hanno confermato la consanguineità con la casa d'Aragona -Maiorca - Sicilia e la legittimità della Fons Honorum


La prima della pretura unificata di Bari, 03.03.1952, n. 485, divenuta irrevocabile nelle forme di legge, ha accertato che " la Famiglia Principesca dei Paternò ebbe origine da Giacomo I il Conquistatore, discendente dai Conti di Guascogna, del Re di Navarra e dei Re di Castiglia ".

La seconda sentenza del 05.06.1964, n. 119, del Tribunale Penale di Pistoia, sezione unica, ha espressamente confermato la legittimità della fons honorum del rappresentante massimo della Real Casa Paternò, in quanto la legittimità del pretendente della famiglia Paternò deriva dalla discendenza legittima e provata di un membro della Real Casa d'Aragona.

La terza sentenza arbitrale del 08.01.2003, n. 50, dichiarata esecutiva con decreto del Presidente del Tribunale Ordinario di Ragusa 17.02.2003, n. 177, ha dichiarato che competono al Capo della Real Casa " le prerogative sovrane connesse allo jus majestatis ed allo jus honorum, con la facoltà di conferire titoli nobiliari, con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini ereditari di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro di ordini non nazionali ai fini della legge 3 marzo 1951, n. 1978 ".

La quarta, sentenza arbitrale del 05.12.2009 n. 709/09 dichiarata esecutiva nel territorio della Repubblica Italiana con decreto del Tribunale Ordinario di Ragusa, ha conefrmato al Capo della Real Casa Paternò Castello di Valencia e Sardegna la fons honorum con tutte le prerogative annesse e connesse alla Sua qualità di Altezza Reale, con la facoltà di poter concedere Titoli Nobiliari con o senza predicato, stemmi gentilizi, titoli onorifici e cavallereschi relativi agli ordini equestri di famiglia; la qualità di soggetto di diritto internazionale e di gran maestro degli ordini non nazionali ai fini della legge del 3 marzo 1951, n. 178.
 

La quinta sentenza della Corte d’Appello del Tribunale di Bologna (appello svoltosi a seguito di richiesta della Pubblica Accusa) che in data 06 giugno 2012 con sentenza numero 3902/11 R.G.N.R.P.M. RE sull’accusa degli articoli 416 c.p. , 64 c.p., 91 c.p. art. 8 legge 178/51 il Presidente del Tribunale di Bologna si è così Pronunciato: “…per la legittimità del conferimento, in Italia, di onorificenze, decorazioni e distinzioni del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta, da parte del Paternò Castello, si pone una duplice condizione:

La titolarità, in capo al Paternò Castello, in quanto trasmessogli jure sanguins, dello jus honorum, vale a dire della facoltà di “crear nobili ed armar cavalieri”: diretto che –chiarisce la consolidata dottrina- inerisce alla sovranità (al pari dello jus imperii, o diritto al comando, dello jus gladii, o diritto d’imporre l’obbedienza col comando, nonche’ dello jus maiestatis, o diritto di essere onorato e rispettato), e che, diversamente dallo jus imperii e dallo jus gladii, si conserva, unitamente allo jus majestatis, in capo al sovrano estromesso dal dominio politico di un territorio, senza però compiere atti abdicativi o di acquisiscenza all’ordinamento politico subentrante, che valgano a qualificarlo sovrano debellato.

Dopo un ampia riflessione su parte di documentazione presentata dalla Real Casa si parla poi del Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme:

Quanto, poi, alla riconducibilità del Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta, del quale l’appellato, Altezza Reale Principe Don Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto Paternò Castello dei Duchi di Carcaci Guttadauro d’Ayerbe d’Aragona di Valencia e d’Emanuel, è l’attuale 74° Gran Maestro, al novero degli Ordini non nazionali di cui l’art. 7 L. 178/51, debbono valere le considerazioni di cui appresso ….
In definitiva, non solo l’indagato-appellato Paternò Castello era titolare del necessario fons honorum, ma il Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme- Cavalieri di Malta o Sovereign Order of Saint John of Jerusalem – Knights of Malta, si inscrive al novero degli Ordini non nazionali, il conferimento delle cui onorificenze non è vietato, e dunque non penalmente sanzionabile"